F.E.R.: facciamo chiarezza
26/11/2019
Partiamo dalla premessa che per chi opera su impianti alimentati da Fonti di Energie Rinnovabili è obbligatoria la frequenza di corsi di aggiornamento per Responsabili Tecnici installatori e manutentori di impianti (art. 15, del D.LGS. 28/2011).
Poiché i tecnici installatori e manutentori di impianti termoidraulici ed elettrici che hanno conseguito la qualificazione sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni, tutte le attività realizzate dal 1°agosto 2013 assolvono gli obblighi formativi fino al 31/12/2019.
In mancanza di questa formazione obbligatoria, le imprese già abilitate ai sensi del Dm 37/2008 per l’attività su impianti tradizionali, che già operano o intendono operare su impianti FER, non potranno rilasciare dichiarazioni di conformità per gli interventi di installazione e manutenzione straordinaria su pompe di calore, sistemi solari termici e fotovoltaici, caldaie, caminetti e stufe a biomassa.
Chi non avesse conseguito l'aggiornamento entro la fine dell’anno non potrà operare sugli impianti FER fino a quando non si regolarizza con l'aggiornamento, la cui durata minima è pari a 16 ore (con frequenza obbligatoria al 100%) ed al cui termine viene rilasciato un attestato, secondo le disposizioni di ciascuna Regione.
Per evitare sanzioni nei bandi di gara, appalti e altri lavori di installazione e manutenzione, poichè la registrazione della qualifica FER non è ancora indicabile nelle Visure Camerali, in attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico normi questo aspetto è consigliabile allegare l'Attestato di aggiornamento FER alla Visura stessa.
A dicembre il Gruppo Cambielli Edilfriuli ha in calendario quattro sessioni per ottenere la qualificazione a Rimini, Arezzo, Lucca e Udine. Per eventuali necessità o dettagli è possibile contattare Formatica, la società che organizza i corsi, allo 0547 351296.
Condividi